Normative e moduli
Anagrafica apistica (BDA)
Il decreto 7 marzo 2023 (G.U. n.113 del 16/05/23 ), come per tutti gli animali da reddito, impone la registrazione dell’apiario presso la ULS di competenza con l’assegnazione del Codice Aziendale, e la tracciabilità degli alveari.
Tale registrazione e movimentazione avviene tramite la BDA, compilata e aggiornata dall’apicoltore o da un suo delegato.
Movimentazione alveari
Almeno 15 giorni prima dello spostamento l’associato deve inviarci:
a) se l’apiario di destinazione non è già inserito in BDA, gli allegati A e C
b) se l’apiario di destinazione è già inserito in BDA, il solo allegato C; noi inseriamo i dati in BDA, stampiamo il documento di accompagnamento (modello C) che verrà inviato all’apicoltore via mail. Solo allora
l’apicoltore può fare lo spostamento.
Qualora ciò non fosse possibile (ad esempio per la cattura degli sciami che non possono essere programmati o il mancato funzionamento dell’elettronica) l’apicoltore compila il modello C che vale come documento di accompagnamento durante il viaggio e successivamente si provvederà alla regolarizzazione in BDA .
Registro trattamenti (Art. 123)
Anche per le api si prevede la registrazione la tracciabilità di tutti i trattamenti sanitari che vengono praticati. Tali trattamenti vengono segnalati in un apposito “REGISTRO DEI TRATTAMENTI”.
Per l’apicoltore che, tramite la BDA, ha registrato di possedere più di 10 alveari, deve far vidimare il registro dei trattamenti presso la ULS di competenza, mentre per un numero inferiore a 10 alveari l’operatore è esonerato dalla vidimazione ma non dalla tenuta di tale registro e dalla sua compilazione.
Leggi
Di seguito le leggi base riguardanti l’attività di apicoltura:
Manuali
Di seguito alcuni dei manuali per la gestione degli alveari.